Corte Costituzione e illegittimità costituzionale dell’art 13 dl 183/2020
23-06-2021 12:13 - Le nostre news
La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 22.6.2021 nr 128 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art 54 ter d.l 18/20, norma con la quale il Legislatore aveva sospeso il processo esecutivo per tutte quelle procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
In particolare la Corte con la pronuncia citata ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, con la quale era stata disposta la proroga delle sospensioni delle procedure sino al 30.6.2021.
La Consulta nel provvedimento a commento ha rilevato come in un primo momento la circostanza che il debitore esecutato dimorasse nell'abitazione principale e che questa fosse assoggettata ad esecuzione forzata – poteva giustificarsi inizialmente per rendere più agevole, rapida e immediatamente efficace la misura di protezione.
Il protrarsi del tempo, e la modifica delle condizioni rispetto a quelle del marzo 2020, ha però determinato l'irragionevolezza e la sproporzione di un bilanciamento calibrato su tutti, indistintamente, i debitori esecutati.
Da ciò la ritenuta illegittimità della norma.
E stato infatti correttamente evidenziato come “ Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»).”
E per tale ragione ha così concluso nel ritenere che “ il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito; disposizione, questa, che va quindi dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri”.
In particolare la Corte con la pronuncia citata ha dichiarato l'incostituzionalità dell' art 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, con la quale era stata disposta la proroga delle sospensioni delle procedure sino al 30.6.2021.
La Consulta nel provvedimento a commento ha rilevato come in un primo momento la circostanza che il debitore esecutato dimorasse nell'abitazione principale e che questa fosse assoggettata ad esecuzione forzata – poteva giustificarsi inizialmente per rendere più agevole, rapida e immediatamente efficace la misura di protezione.
Il protrarsi del tempo, e la modifica delle condizioni rispetto a quelle del marzo 2020, ha però determinato l'irragionevolezza e la sproporzione di un bilanciamento calibrato su tutti, indistintamente, i debitori esecutati.
Da ciò la ritenuta illegittimità della norma.
E stato infatti correttamente evidenziato come “ Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»).”
E per tale ragione ha così concluso nel ritenere che “ il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito; disposizione, questa, che va quindi dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri”.
Alla luce di tale provvedimento può pertanto escludersi la previsione di una terza proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
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