Cessione del credito ex art 58 TUB – La Cassazione e la dispensa dalla notifica
21-10-2021 12:48 - Le nostre news
Con il presente articolo segnalo interessante pronuncia della Corte di Cassazione del 16.4.2021 nr 10200 con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui il cessionario è dispensato dalla notifica della cessione alla luce dell'avvenuta comunicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare i Giudici di legittimità hanno ritenuto che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997)”.
In particolare i Giudici di legittimità hanno ritenuto che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997)”.
La Cassazione nell'ordinanza qui a commento ha in particolare ritenuto che la notificazione dell'avvenuta cessione può essere validamente sostituita da diverse forme di comunicazioni anche successive alla cessione quali possono essere l'intimazione di pagamento ovvero altro atto giudiziale scambiato con il debitore ceduto nel quale si richiamino gli estremi della cessione.
La pronuncia si presenta nell'attale realtà molto interessante e dirimente in ipotesi di contestazioni da parte di chi in giudizio eccepisca di non aver ricevuto la notifica della cessione del credito ex art 1264 cc.
La pronuncia si presenta nell'attale realtà molto interessante e dirimente in ipotesi di contestazioni da parte di chi in giudizio eccepisca di non aver ricevuto la notifica della cessione del credito ex art 1264 cc.
Fonte: De jure- Giuffrè
Documenti allegati
Dimensione: 48,44 KB