Mutuo prima casa e lockdown - Risoluzione Agenzia Entrate
12-05-2021 16:35 - Le nostre news
Con il presente articolo si segnala la risposta dell' Agenzia delle Entrate agli interpelli nr 6 e 8 del 5 gennaio 2021 e con la quale ha chiarito quando scade il termine per la detrazione degli interessi passivi e per l'ottenimento della dimora abituale previsti dalle leggi per i benefici fiscali in ipotesi di mutuo prima casa.
Fonte: Agenzia delle Entrate
In particolare con le risoluzioni che si allegano al presente articolo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i periodi nei quali vi sono stati blocchi negli spostamenti vanno intesi come ipotesi di forza maggiore, con conseguente slittamento del termine per l'esecuzione delle singole formalità.
Nell'ipotesi sottoposta all'esame dell' Agenzia delle il ricorrente, in base alla normativa vigente, per poter beneficiare della detrazione sugli interessi del mutuo avrebbe dovuto spostare la residenza nella nuova casa entro 12 mesi dall'acquisto.
A causa della quarantena imposta dal covid-19 ha potuto spostare la residenza solo il 29/06/2020.
L'Agenzia parte dall'esame delle norme di riferimento ed evidenzia come l' articolo 15, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari «contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso», per un importo non superiore a 4.000 euro annui.
La medesima norma stabilisce che «nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto
L' Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione a riscontro dei depositati interpelli ha precisato che il termine di un anno (o di due anni in caso di ristrutturazioni) entro il quale l'immobile deve essere adibito a residenza del mutuatario, onde ottenere la detraibilità degli interessi, deve essere prolungato di un numero di giorni pari alla durata del lockdown.
In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'interessato potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale
Fonte: Agenzia delle Entrate
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