I rapporti tra l’art 106 TUB e l’iscrizione delle società di servicing
19-03-2024 10:58 - Le nostre news
La Corte di Cassazione è appena intervenuta con ordinanza 7243/2024 del 18.3.2024 sulla nota problematica che stanno affrontano nell'ultimo periodo le società di servicing con riferimento all'iscrizione all'albo di cui all'art 106 TUB per lo svolgimento delle attività di recupero.
In particolare nel giudizio sottoposto alla Corte di Cassazione è stato eccepito che la società di servicing interessata “che ha ricevuto la procura per il materiale recupero del credito non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per cui non può procedere alle attività di recupero […] Da un esame approfondito della normativa emerge che l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati è riservata esclusivamente (ex art. 2 comma 6 legge n.130/1999) in via diretta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB […] Tale eccezione è da inquadrarsi nel difetto di rappresentanza, che non è suscettibile di sanatoria e può essere rilevata di ufficio in ogni grado e stato del procedimento, per cui la detta società non può contraddire al presente ricorso per cassazione trattandosi di attività tesa al recupero del credito».
Da ciò secondo parte ricorrente deriverebbe che sarebbe nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.
Secondo la pronuncia della Corte qui a commento le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali.
E da ciò deriverebbe che “anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla Opera S.r.l.) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”
Una prima pronuncia della Corte di Cassazione favorevole alle società di servicing che stanno affrontando la problematica dei rapporti tra la gestione delle attività di recupero e l' iscrizione all'albo ex art 106 TUB.
Fonte: Corte di Cassazione
In particolare nel giudizio sottoposto alla Corte di Cassazione è stato eccepito che la società di servicing interessata “che ha ricevuto la procura per il materiale recupero del credito non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB per cui non può procedere alle attività di recupero […] Da un esame approfondito della normativa emerge che l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati è riservata esclusivamente (ex art. 2 comma 6 legge n.130/1999) in via diretta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB […] Tale eccezione è da inquadrarsi nel difetto di rappresentanza, che non è suscettibile di sanatoria e può essere rilevata di ufficio in ogni grado e stato del procedimento, per cui la detta società non può contraddire al presente ricorso per cassazione trattandosi di attività tesa al recupero del credito».
Da ciò secondo parte ricorrente deriverebbe che sarebbe nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.
Secondo la pronuncia della Corte qui a commento le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali.
E da ciò deriverebbe che “anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla Opera S.r.l.) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”
Una prima pronuncia della Corte di Cassazione favorevole alle società di servicing che stanno affrontando la problematica dei rapporti tra la gestione delle attività di recupero e l' iscrizione all'albo ex art 106 TUB.
Fonte: Corte di Cassazione
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