La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19
01-05-2020 11:39 - Le nostre news
L'articolo 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) prevede che il contagio da Covid-19 contratto in "occasione di lavoro" debba essere trattato dal datore (pubblico e privato) nonchè dall'Inail come un infortunio.
La circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 precisa altresì che “…secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”.
Dall'inquadramento come infortunio sul lavoro della malattia da contagio per Covid - 19 del dipendente, consegue che possa potenzialmente profilarsi nei confronti del datore una responsabilità penale per reato di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 590 c.p (salvo l'ipotesi di malattia lieve, nel qual caso si applicherebbe anche la procedibilità a querela) ovvero di omicidio colposo ex art. 589 c.p. (qualora vi consegua il decesso), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove si possa accertare che egli non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il contagio contratto in occasione di lavoro.
E' infatti bene precisare che, fermo l'obbligo giuridico del datore di evitare il verificarsi della malattia conseguente alla sua posizione di garanzia nei rapporti con il dipendente, è necessario, affinchè in capo al medesimo possa profilarsi una responsabilità penale secondo i contorni della fattispecie qui in esame, che sia allo stesso contestabile un comportamento quantomeno colposo ossia la violazione di prescrizioni di legge, o anche solo di ordinarie regole di prudenza, idonee a prevenire il rischio.
E' ben vero che l'infezione da Covid -19 è una malattia che non si manifesta nell'immediato; è oramai a tutti noto che il periodo di incubazione è mutevole da 2 sino a 14 gg, con conseguente possibile interferenza anche di fattori estranei all'ambiente lavorativo ed afferenti alla vita sociale nonché familiare del dipendente sino ai comportamenti dallo stesso tenuti fuori dall'orario di lavoro, e che la malattia possa essere trasmessa a terze persone anche da parte di soggetti asintimatici.
Tale considerazione, certamente assai valevole per il profilarsi della responsabilità penale in ipotesi di contestazione, non deve tuttavia indurre i datori di lavoro a ritenere in alcun modo ridotto il loro obbligo di rispetto delle prescrizioni specifiche di legge, ma anche di ordinaria prudenza, finalizzate ad evitare il contrarsi dell'infezione in quanto più le trascureranno tanto più aumenterà la probabilità di ravvisare un nesso causale tra il comportamento negligente ad essi ascrivibile ed il contagio del dipendente.
Fonte Il Quotidiano Giuridico: https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/28/la-responsabilita-penale-del-datore-di-lavoro-per-contagio-da-covid-19