Chiarimenti dell' ABI sull'art 56 del Decreto Cura Italia
26-05-2020 15:44 - Le nostre news
L’ ABI con circolare del 24 marzo ha inviato alle Banche associate una Circolare diretta a chiarire alcune problematiche sorte in relazione all’interpretazione sull’art 56 del Decreto Cura Italia.
Si ricorda che l’art 56, comma 2 lett a), b), c) ha previsto misure economiche importanti a favore di piccole e medie imprese, nonché per i soggetti muniti di PIVA, che siano stati destinatari di finanziamenti prima del 18.3.2020 (data di entrata in vigore del cura Italia).
La circolare dell’ABI precisa che le misure sono previste solo al ricorrere di determinati presupposti:
1.Regolarità del richiedente con i con i pagamenti e quindi non debba avere posizioni debitorie classificate come “deteriorate” (“sofferenze”, “UTP - inadempienze probabili”, “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”
2.Richiesta pec del Cliente di poter beneficiare delle misure economiche a sostegno
3.Autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 con l’indicazione:
-) del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria
-) espressa dichiarazione come previsto dal decreto “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
-) di avere i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa (i liberi professionisti rientrano a tutti gli effetti nella nozione europea di impresa);
-) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
L’ ABI nel commento all’art art 56 del Decreto Cura Italia, precisa che le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui all' art 56 comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:
a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.
c) il pagamento delle rate o de i canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.
È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
L’ ABI poi nella circolare 24.3.2020 ha precisato che a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020:
- per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
-) questi contratti sono prorogati senza formalità, anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
-) il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020
Ottima l’immediata iniziativa dell’ABI di dare pronte e chiare indicazioni alle banche al fine di regolamentare le sorti dei finanziamenti sorti prima del 18.3.2020
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