Il MISE interviene sulle start up innovative e sugli aspetti fiscali alla luce delle novità del Decreto Rilancio
01-07-2020 11:17 - Le nostre news
Il decreto legge 19.5.2020 nr 34, pubbl. in GU in pari data alla serie generale nr 128, noto come Decreto Rilancio, ha posto notevoli problemi interpretativi per quanto attiene alle start up innovative avendo previsto all’art 38 comma 5 della medesima norma “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Ci si è posti, pertanto, e correttamente il problema se detta proroga sia applicabile a tutte le società iscritte ovvero se sia un beneficio applicabile solo per quelle in scadenza al 19.5.2020 stante la genericità della norma.
Sull’argomento è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare numero 3724/c del 19.6.2020, allegata al presente articolo, che ha illustrato le novità introdotte dall’art 38 comma 4 del decreto rilancio in tema di durata dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e dei relativi aspetti fiscali connessi.
Nella richiamata circolare il MISE ha chiarito che il beneficio del decreto rilancio sia applicabile a tutte le società iscritte al 19.5.2020 con la conseguenza che la durata di permanenza nell’apposito registro non sarà di 60 mesi ma di 72.
Il Ministero poi e per quanto attiene all’aspetto tributario fiscale precisa che la proroga però costituisce norma eccezionale, collegata all’epidemia COVID 19, ed ai soli fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese e non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
Da ciò consegue che «alla luce del chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’art. 25 del DL n. 179/2012, conv. in l. 221/2012) non dà diritto alle stesse di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’art. 18 della l. n. 580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall’art. 29 d.l. n. 179/2012 per le start-up innovative e dall’art. 4 del d.l. n. 3/2015 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’art. 38, commi 7 e 8 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n. 128/2020. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale».
Si allega il testo integrale della circolare del Ministero dello Sviluppo che approfondisce anche altri aspetti.
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