Decreto mille proroghe e sospensione delle esecuzioni – Permane l’inefficacia dei pignoramenti?
21-01-2021 16:48 - Le nostre news
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea".
Pare interessante in questo periodo ove più norme si succedono e risulta spesso difficile il loro coordinamento soffermarci sulla norma che ha previsto la proroga della sospensione delle esecuzioni sino al 30.6.2021, allorquando sia stata pignorata l’ abitazione principale del debitore.
L’art. 13 comma 14 del citato Decreto ha testualmente previsto che: “All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021””.
Come si evince dalla norma nel cd Decreto Milleproroghe è stato richiamato unicamente il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e non anche l’art 4 del decreto Ristori.
Ciò porta come vedremo a conseguenze importanti dal punto di vista processuale e sulle attività di impulso degli atti esecutivi.
Si ricorda, preliminarmente che nel cd Decreto Cura Italia, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato previsto l’oramai famoso, per gli operatori di settore, art. 54 ter con il quale era stata disciplinata la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.
Detta norma, alla luce del progredire dell’ emergenza sanitaria da Covid 19, è stata ulteriormente prorogata con il c.d. Decreto Ristori 137/2020 sino al 31.12.2020.
Nel cd. Decreto Ristori però oltre a differire il termine di scadenza della sospensione delle esecuzioni sino a fine anno 2020 è stato previsto l’art 4 con il quale è stata sanzionata di inefficacia “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Orbene, dal susseguirsi storico delle norme, e dalla loro lettura, pare che si possa giungere alla conclusione che ai sensi dell’art 13 del decreto Mille proroghe attualmente in vigore siano sospese sino al 30.6.2021 le esecuzioni, laddove il Custode nominato dal Giudice accerti che trattasi di abitazione principale del debitore.
Il decreto Mille proroghe però non è ostativo all’ attività di notifica dei pignoramenti immobiliari, in quanto non è stato più richiamato nell’ultimo testo normativo l’art 4 del decreto Ristori che sanzionava con l’ inefficacia ogni pignoramento notificato ed avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Al momento non abbiamo ricevuto la comunicazione di provvedimenti di segno contrario, e detta interpretazione comunque risulta di supporto per le società che operano nel settore del recupero del credito, che stanno patendo molto nell’attuale blocco delle esecuzioni e delle vendite.