CONTRATTI BANCARI: ONERE DI INSTAURAZIONE DELLA MEDIAZIONE A CARICO DELLA BANCA OPPOSTA
22-09-2020 09:43 - Le nostre news
Finalmente è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 che ha deciso sulla tanto attesa questione dell'individuazione del soggetto tenuto a instaurare la mediazione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima della sentenza della Corte di legittimità vi sono state sentenze di merito contrastanti sull'individuazione del soggetto onerato a radicare il giudizio di mediazione obbligatoria in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza dei Tribunali di merito, antecedente alla pronuncia della Sezione Unite, sembrava che si stesse formando il principio di diritto secondo cui è onerato all'instaurazione della mediazione l'attore – opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le conseguenze sulla tempestiva instaurazione del procedimento di mediazione sono rilevanti, in quanto si può giungere al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per il quale non fosse stata fatta la mediazione, nell'ipotesi in cui tale onere fosse stato posto a carico dell'opponente alla caducazione del titolo esecutivo se tale attività processuale fosse stata posta a carico del convenuto opposto.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 con pronuncia tutt'altro che scontata ha posto fine al conflitto indicando che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596).
Sarà pertanto la Banca, convenuta opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a dover radicare il procedimento di mediazione se non vuole veder caducata l'efficacia del titolo esecutivo e, se presa, dell'ipoteca giudiziale.